Art. 13.

      1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione previsto dai commi terzo e seguenti del presente articolo.
      Sono escluse dall'obbligo di cui al primo comma le controversie riguardanti le seguenti materie:

          a) controversie previdenziali;

          b) controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperire in via d'urgenza;

          c) controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      Il giudice, ricevuto il ricorso, ove non possa fissare la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione o per la trattazione entro il termine previsto dall'articolo 416, entro trenta giorni dalla data del deposito, con proprio decreto designa un conciliatore, liberamente scelto tra quelli contenuti nell'apposito albo, con il compito di esperire entro il termine suddetto il tentativo di conciliazione della controversia.
      Il decreto di cui al terzo comma deve essere emanato entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il decreto, con allegato il ricorso, fissa il giorno, la data e il luogo stabiliti per la

 

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comparizione delle parti. Il decreto e il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
      Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice, e depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. La memoria deve contenere tutti gli elementi difensivi di cui all'articolo 416 e comporta i medesimi effetti processuali.
      Qualora il giudice non abbia fissato l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva, l'intero fascicolo viene trasmesso al conciliatore.
      Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, deve espressamente chiedere al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.
      Il decreto che sposta la data di comparizione, unitamente alla memoria difensiva, è notificato, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.
      Il tentativo di conciliazione di cui al settimo comma, a istanza del ricorrente, non viene esperito nel caso che il ricorrente dimostri di aver effettuato senza esito, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 412-quater».